Decreto 2 novembre 2015 – Articolo 4 – Selezione del donatore di sangue e di emocomponenti
1. Presso ogni servizio trasfusionale e unità di raccolta, verificata la volontà del donatore di effettuare la donazione di sangue o di emocomponenti, è attuata una procedura di selezione che ne garantisca la valutazione dell’idoneità.
2. La procedura di cui al comma 1 prevede:
a. l’accertamento univoco dell’identità del donatore;
b. la compilazione del questionario anamnestico;
c. la valutazione delle condizioni generali di salute;
d. l’accertamento dei requisiti fisici per l’idoneità;
e. la definizione del giudizio di idoneità alla donazione;
f. l’individuazione della tipologia di donazione cui sottoporre il donatore;
g. l’acquisizione del consenso informato alla donazione;
h. l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali, previa informativa resa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196 del 2003.
3. I servizi trasfusionali predispongono e applicano, anche nelle proprie articolazioni organizzative, specifiche procedure per lo svolgimento delle attività relative alla selezione del donatore di sangue e di emocomponenti in conformità a quanto previsto nell’Allegato II.
4. Le unità di raccolta applicano specifiche procedure per lo svolgimento delle attività relative alla selezione del donatore di sangue e di emocomponenti definite dal servizio trasfusionale di riferimento, e comunque in conformità a quanto previsto nell’Allegato II.