Decreto 2 novembre 2015 – Articolo 11 – Esami per il donatore periodico
1. Il donatore periodico di sangue viene sottoposto, con cadenza annuale, ad esami di laboratorio indicati nell’Allegato IV, parte B, punto 6, del presente decreto.
2. Il medico responsabile della selezione del donatore può prescrivere l’esecuzione di ulteriori appropriate indagini cliniche, di laboratorio e strumentali finalizzate ad accertarne l’idoneità alla donazione. Gli accertamenti aggiuntivi sono prescritti dal medico responsabile della selezione unicamente ai fini della valutazione dell’idoneità alla donazione.
3. Le informazioni derivanti dalla esecuzione delle ulteriori indagini, unitamente alle rilevazioni cliniche inerenti alle condizioni fisiche del donatore, sono utilizzate dai servizi trasfusionali anche al fine di monitorare i potenziali effetti sul medesimo della donazione periodica di sangue e di emocomponenti, nell’ottica di ottimizzare e personalizzare la tipologia e la frequenza delle donazioni.