Decreto 2 novembre 2015 – Articolo 6 – Accertamento dei requisiti fisici del donatore
1. Preliminarmente ad ogni donazione, il medico responsabile della selezione accerta che il donatore di sangue intero o di emocomponenti mediante aferesi possegga i requisiti fisici indicati nell’Allegato IV, parte A.
2. Il medico responsabile della selezione può prescrivere l’esecuzione di ulteriori appropriate indagini cliniche, di laboratorio e strumentali volte ad accertare l’idoneità del donatore alla donazione.
3. I parametri fisici, i dati rilevati ed i risultati delle indagini eseguite sono registrati nella cartella sanitaria del donatore di cui all’Allegato II, parte F.