STATUTO AVIS REGIONALE DELLA SARDEGNA
Approvato dall’Assemblea Straordinaria Avis Regionale Tramatza 28/10/2022
Sommario
ART.1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE …………………………………………………………………………….. 2
ART. 2 – SCOPI SOCIALI …………………………………………………………………………………………………………………….. 2
ART.3 – ATTIVITÁ ………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
ART.4 – SOCI ………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA ………………………………………………………… 4
ART. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO ……………………………………………………………………………………… 5
ART. 7 – ALBO REGIONALE DEI BENEMERITI ………………………………………………………………………………………… 5
ART. 8 – ORGANI ……………………………………………………………………………………………………………………………… 5
ART. 9 – L’ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI …………………………………………………………………………… 6
ART.10 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI ……………………………………………….. 7
ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE …………………………………………………………………………………… 7
ART. 12 – COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO …………………………………………………………………………………… 8
ART.13 – IL PRESIDENTE ……………………………………………………………………………………………………………………. 9
ART.14 – L’ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO………………………………………………………………………………….. 9
ART. 15 – L’ORGANO DI CONTROLLO ……………………………………………………………………………………………….. 10
ART 16 – COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI …………………………………………………………………………………. 10
ART. 17 – PATRIMONIO ………………………………………………………………………………………………………………….. 10
ART. 18 – RISORSE …………………………………………………………………………………………………………………………. 11
ART. 19 – ESERCIZIO FINANZIARIO …………………………………………………………………………………………………. 11
ART. 20 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE ………………………………………………………………………………………………… 11
ART. 21 – CARICHE …………………………………………………………………………………………………………………………. 12
ART. 22 – ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO…………………………………………………………………………………………… 12
ART. 23 – RINVIO …………………………………………………………………………………………………………………………… 12
Art. 24 – NORMA TRANSITORIA …………………………………………………………………………………………………….. 12
ART.1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE
c.1 L’Associazione “Avis Regionale Sardegna”, è costituita da coloro che donano volontariamente,
gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e dalle Associazioni Provinciali– e/o
equiparate – Comunali, di base ed equiparate di appartenenza.La denominazione dell’Associazione sarà integrata con la locuzione “Organizzazione di volontariato”(ODV) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale delTerzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l’Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: “Avis Regionale Sardegna – Organizzazione di volontariato”, in sigla denominata “Avis Sardegna – ODV”. L’assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS.” L’acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
c.2 L’Avis Regionale Sardegna ha sede legale attualmente in Cagliari, Piazza Galileo Galilei n. 32 ed esplica
la propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito della Regione Sardegna. Il trasferimento
della sede associativa, nell’ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.
c.3 L’Avis Regionale Sardegna, che aderisce all’AVIS Nazionale, è dotata di piena autonomia giuridica e di
autonomia patrimoniale e processuale rispetto all’AVIS Nazionale medesima.
c.4 L’Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) ‘AVIS Nazionale – Rete Associativa
Nazionale’, ai sensi del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 agosto 2017, n.117). La perdita
della qualifica di socio della Rete Associativa per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta
per l’Associazione l’assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l’obbligo di destinare il
patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento; in ogni caso, l’efficacia della perdita
della qualifica decorre dall’effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell’associazione.
ART. 2 – SCOPI SOCIALI
c.1 L’Avis Regionale Sardegna è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non
ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue
esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.
c.2 L’Avis Regionale ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero e/o di una sua frazione,
volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario
universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un
primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità
locale d’appartenenza i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e
della tutela del diritto alla salute.
c.3 Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali, con quelli dell’AVIS Nazionale, nonché del
Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:
a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di
sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la
promozione per il buon utilizzo del sangue;
b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti
a terapia trasfusionale;
c) Promuovere l’informazione, l’educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di
interesse sociale con finalità educative;
d) Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio regionale,
con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse
riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;
e) Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e
consapevole a livello regionale;
f) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo, anche attraverso progetti di
Servizio Civile; g) Può promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche
amministrazioni e con soggetti privati;
h) Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al
successivo art. 3 del presente Statuto.
c.4 La disciplina dell’ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento
degli organi sociali di AVIS sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità
ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
ART.3 – ATTIVITÁ
c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, l’Avis Regionale,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 comma 1 dello statuto nazionale, – coordinandosi con l’AVIS
Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche territoriali competenti, – svolge nei confronti delle associazioni
che la costituiscono, una funzione di indirizzo, di coordinamento, verifica e controllo per il
raggiungimento degli obiettivi associativi rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i
soggetti, istituzionali, pubblici, privati, di livello regionale.
c.2 Per il perseguimento dei propri fini l’Avis Regionale svolge in via esclusiva le attività di interesse
generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo settore:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.
328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di
promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse
generale di cui al presente articolo;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19
agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno
di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e
degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27
della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
y) protezione civile ai sensi del decreto legislativo 1/2018;
In particolare svolge le seguenti attività:
a) Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello regionale, in conformità al
disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l’associazione negli organismi istituzionali
e presso le istituzioni di livello regionale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie
associate per l’attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio regionale;
b) Partecipa all’elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento
all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando l’associazione negli organismi di settore
istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli organismi associativi di coordinamento;
c) Promuove e organizza campagne regionali di comunicazione sociale, informazione e promozione
del dono del sangue, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni
competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di
propria competenza;
d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione
a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
e) Coordina il flusso informativo a livello regionale;
f) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa
associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
g) Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed
organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
h) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al
sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo sviluppo del settore
socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;
i) Attività di chiamata, da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze, ove sia gestita
direttamente da AVIS Regionale;
j) Attività di raccolta, da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze, ove sia gestita
direttamente da AVIS Regionale;
L’Avis Regionale per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra, svolte
prevalentemente in favore di terzi e si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri
associati.
c.3 L’Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale
di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro i limiti indicati dall’art. 6 del Codice del Terzo settore; L’organo
deputato alla loro individuazione è il Consiglio direttivo;
L’Associazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità,
trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
c.4 L’Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale, si conforma a
quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell’attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione
e supporto, ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell’art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.
ART.4 – SOCI
c.1 Ai sensi dell’art. 1 del presente statuto, l’AVIS Regionale è costituita da soci persone giuridiche e soci
persone fisiche.
c.2 Sono soci persone giuridiche dell’Avis Regionale: le Avis Provinciali – ed equiparate -, le Avis Comunali,
di base – ed equiparate -, nonché le Avis territoriali di coordinamento intermedie già costituite alla data
del 12 gennaio 2019 operanti nel territorio amministrativo corrispondente.
c.3 Sono soci persone fisiche dell’AVIS Regionale tutti coloro che abbiano aderito alle Avis Comunali, di
base od equiparate operanti nel territorio amministrativo. La delibera del Consiglio direttivo relativa
all’iscrizione del socio dev’essere comunicata all’interessato e annotata nel libro soci. La deliberazione
di rigetto dev’essere motivata e comunicata agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro 60
giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci
l’assemblea o altro organo eletto dalla medesima, se non appositamente convocata, in occasione della
sua successiva convocazione.
ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
c.1 La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall’art.
6.
c.2 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.
c.3 I soci persone fisiche partecipano all’Assemblea Regionale attraverso i delegati nominati dalle
Assemblee Provinciali ed equiparate, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone
fisiche che rappresentano.
c.4 I soci persone giuridiche partecipano all’Assemblea Regionale a mezzo del loro rappresentante legale
ovvero, previa delega, dal rappresentante legale di altro associato persona giuridica; il quale può
essere portatore di un massimo di 5 deleghe.
c.5 Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.
c.6 La partecipazione all’Assemblea Regionale, sia ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni 300
soci o frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni Associazione
Provinciale o equiparate.
c.7 I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis Comunali, di base o equiparate in
possesso dei requisiti statutari richiesti alla data del 31 dicembre dell’anno sociale precedente; fermo
restando che il numero dei soci non potrà mai superare il numero delle donazioni effettuate nell’anno
di riferimento né essere inferiore ad un terzo di tale numero.
c.8 La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento
nazionale.
c.9 I soci hanno diritto:
a) al riconoscimento e alla tutela del valore etico del proprio dono;
b) alla tutela dei propri dati personali;
c) al rispetto e alla tutela del proprio socio e donatore ad ogni livello associativo;
d) all’elettorato attivo e passivo;
e) di partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
f) di esaminare i libri sociali;
g) di adire gli organi di giurisdizione interna per violazione di norme statutarie e regolamentarie di
altri associati persone fisiche ovvero giuridiche;
c.10 I soci hanno il dovere di:
a) Dichiarare l’eventuale esistenza di rapporti economici con l’associazione;
b) Rifiutare compensi di qualsiasi natura che possano essere ricondotti all’attività donazionale;
c) Evitare di dare notizie atte ad individuare chi si sia assoggettato a prelievo a persone determinate;
d) Fare riferimento per l’attività donazionale alle indicazioni dell’Avis comunale, di base o equiparata
di appartenga;
e) Fornire al personale medico dati anamnestici veritieri;
f) Osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine alla ammissibilità alla donazione di sangue
e/o emocomponenti, alla loro periodicità e alle indagini sanitarie ai fini della idoneità alla
donazione;
g) Comunicare alla propria Avis comunale di base o equiparata tutte le informazioni utili e necessarie
ai fini delle attività associative.
ART. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
c.1 Le modalità di recesso, esclusione e di espulsione degli associati persone fisiche e giuridiche nonché le
fattispecie per la perdita della qualifica di socio da parte della persona fisica sono regolamentate negli
statuti dell’AVIS Nazionale e di quella Comunale, di base o equiparate, ai quali si fa rinvio.
ART. 7 – ALBO REGIONALE DEI BENEMERITI
c.1 L’AVIS Regionale potrà istituire l’Albo dei benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o
giuridiche, che hanno contribuito o contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo
sviluppo morale e materiale dell’Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo
Regionale.
c.2 La qualifica di benemerito dell’Associazione potrà essere attribuita dal Consiglio Regionale anche a
personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie
afferenti all’ambito di attività associativa.
ART. 8 – ORGANI
c.1 Sono organi dell’Avis Regionale:
a) l’Assemblea Regionale degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo Regionale;
c) il Comitato Esecutivo;
d) il Presidente e il Vicepresidente Vicario;
e) l’addetto contabile e di bilancio;
f) l’Organo di Controllo, laddove istituito; in caso di nomina dell’organo di controllo, la nomina
dell’addetto contabile e di bilancio, di cui alla precedente lettera e), è facoltativa.
c.2 L’organo di giurisdizione interna dell’AVIS Regionale è il Collegio Regionale dei Probiviri.
ART. 9 – L’ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI
c.1 L’Assemblea Regionale degli Associati è composta dai rappresentanti legali delle Associate persone
giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee Provinciali ed
equiparate. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei
delegati dell’Assemblea Regionale ordinaria dell’anno successivo.
c.2 Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di
persona fisica, ovvero attraverso il presidente e legale rappresentante se trattasi persona giuridica.
c.3 Il presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia temporaneamente impedito a
partecipare alla Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi del comma 4 dell’art. 5.
c.4 L’Assemblea Regionale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il mese
di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Regionale, e la
ratifica del preventivo finanziario, già approvato dal Consiglio medesimo.
c.5 L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora
fossero in gioco interessi vitali dell’Avis Regionale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli
organi dell’Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto
congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dall’addetto contabile e di bilancio e/o dal presidente
dell’organo di controllo.
c.6 L’Assemblea Regionale è convocata dal Presidente dell’Avis Regionale con avviso scritto inviato almeno
quindici giorni prima della seduta. Nei casi di convocazione di urgenza l’avviso potrà essere inviato
anche a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spedito almeno dieci giorni prima.
c.7 In prima convocazione l’Assemblea Regionale è validamente costituita quando siano presenti almeno
la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 3,
4 e 6 dell’art. 5; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti
e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra. In deroga all’art.
24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli
associati aggiornato alla data dell’assemblea.
c.8 Per dichiarare la decadenza dell’intero Consiglio Regionale occorre il voto favorevole dei due terzi degli
aventi diritto dell’Assemblea Regionale. La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico
mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del presente articolo.
c.9 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione Regionale e la devoluzione del patrimonio occorre il
voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell’Assemblea Regionale. Per deliberare le
modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati; in
seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; in terza convocazione la
presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione, da effettuarsi nel caso di
mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza di
almeno il due per cento degli associati; la proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con
il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
c.10 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.
c.11 Alla Assemblea Regionale degli Associati partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio
Direttivo Regionale, i componenti dell’organo di controllo/l’addetto contabile e di bilancio e i
Consiglieri Nazionali della stessa AVIS Regionale se non delegati.
c.12 Della convocazione delle assemblee regionali viene data comunicazione all’AVIS Nazionale, la quale
potrà inviare un proprio rappresentante.
c.13 Può essere previsto l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero
l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal
regolamento, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
ART.10 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI
c.1 Spetta all’Assemblea regionale degli associati convocata in modalità ordinaria:
a) l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta,
elaborata dal Consiglio Direttivo Regionale e dalla relazione dell’Addetto contabile e di
bilancio/dell’Organo di controllo,
b) la ratifica del bilancio preventivo, approvato dal Consiglio Direttivo Regionale;
c) l’approvazione di impegni economici pluriennali;
d) l’elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale, del Collegio Regionale
dei Probiviri, nonché della Commissione Verifica Poteri.
e) la nomina e la revoca dell’Addetto contabile e di bilancio;
f) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e
dell’organo di controllo;
g) l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il
potenziamento e l’espansione dell’Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Regionale;
h) la nomina dei delegati dei soci persone fisiche alla Assemblea Generale degli Associati dell’AVIS
Nazionale;
i) la formulazione della proposta dei candidati alle cariche elettive dell’AVIS Nazionale nel rispetto
di quanto disposto dal regolamento nazionale;
j) la determinazione delle quote sociali di propria competenza;
k) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di
responsabilità nei loro confronti;
l) Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
m) Approva ogni altro compito che non rientri, per legge o per statuto, nella competenza di un altro
organo associativo.
c.2 Spetta all’Assemblea regionale degli associati convocata in modalità straordinaria:
a) l’approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Regionale;
b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell’Associazione, su proposta del
Consiglio Direttivo Regionale ovvero di almeno un terzo degli associati;
c) la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.
c.3 Le competenze dell’Assemblea Regionale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal
Consiglio Direttivo Regionale.
ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
c.1 Il Consiglio Direttivo di Avis Regionale è composto dai membri eletti dall’Assemblea Regionale degli
Associati, nel numero deliberato dall’Assemblea dell’anno precedente a quella del rinnovo delle
cariche associative e garantendo comunque, con almeno un consigliere, la rappresentanza di ciascuna
Avis Provinciale esistente sul territorio.
c.2 Il Consiglio Direttivo Regionale elegge al proprio interno il Presidente, e su proposta del Presidente
medesimo, uno o due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario – il Segretario e il Tesoriere i quali
costituiscono l’Ufficio di Presidenza.
c.3 L’Ufficio di Presidenza, nonché 2 componenti, eletti all’interno del Consiglio Direttivo Regionale,
sempre su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all’art.
12 del presente Statuto.
c.4 Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 marzo
ed il 31 dicembre, rispettivamente per l’approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello
schema di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Regionale degli Associati
nei termini di cui al 4° comma dell’art. 9 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il
Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda l’Organo di Controllo, e/o l’addetto
contabile di bilancio. Inoltre potrà curare la variazione – ove giudicato necessario e/o opportuno – tra i
capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall’Assemblea Regionale degli Associati, nel
rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese
compensate da nuove o maggiori entrate.
c.5 Il Consiglio direttivo Regionale deve essere convocato con avviso scritto, inviato nominativamente
almeno otto giorni prima. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche a mezzo fax,
telegramma o posta elettronica, inviato almeno due giorni prima.
c.6 Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi
componenti.
c.7 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Regionale per tre volte consecutive,
senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, della quale viene preso
atto con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella
in cui si è verificata la terza assenza.
c.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quella di proposta
all’Assemblea Generale degli Associati dell’Avis Nazionale circa l’espulsione di un’Avis Comunale, di
base – o equiparate – o di un’Avis Provinciale – o equiparata – ovvero per quella di proposta di modifica
statutaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Regionale, per le quali occorre il voto
favorevole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto. Nel caso di parità dei voti prevale il
voto del Presidente.
c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell’ordine
subentrano i non eletti.
c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell’ordine di cui al precedente comma 9, non possano o
non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell’Assemblea per la
sostituzione dei Consiglieri.
c.11 Qualora, durante un mandato, cessino contemporaneamente la metà più uno dei Consiglieri eletti in
sede di Assemblea elettiva, decade l’intero Consiglio direttivo regionale.
c.12 Al Consiglio Direttivo Regionale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea
Regionale degli Associati, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio
di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. Il
Consiglio direttivo regionale delibera sull’esclusione degli associati. Il Consiglio Direttivo Regionale
potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale, fissandone con
apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell’incarico.
c.13 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio
Direttivo Regionale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al comma 5 del presente
articolo, si applica la lett. c) del 2° comma dell’art. 13.
c.14 I poteri del Consiglio Direttivo Regionale possono essere singolarmente delegati, dall’organo stesso, al
Presidente, al Vicepresidente, all’Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo.
ART. 12 – COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO
c.1 Il Comitato Esecutivo – cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio
consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Regionale degli Associati per il tramite del
Consiglio Regionale – delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:
a) la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle AVIS associate;
b) la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione
ed allo sviluppo del volontariato del sangue;
c) l’acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
d) l’acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio
direttivo regionale;
e) la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell’Associazione, a
titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;
f) la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di
compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
g) il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito
che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Regionale.
c.2 Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio direttivo
Regionale, del quale esegue le delibere; attende all’ordinaria amministrazione; assume, in luogo del
Consiglio direttivo Regionale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in
occasione della prima riunione successiva.
c.3 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo – che può riunirsi anche
in video conferenza – e per la formazione delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano le
medesime disposizioni del Consiglio direttivo regionale, fermi restando i tempi dell’approvazione dei
bilanci, di cui al presente statuto.
c.4 In tutti i casi di decadenza del Consiglio direttivo Regionale previsti dal presente Statuto decade
automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione ai sensi del
comma 3 dell’art. 11 all’atto dell’insediamento del nuovo Consiglio direttivo Regionale.
ART.13 – IL PRESIDENTE
c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Regionale al proprio interno, presiede l’Avis Regionale, ne
ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
c.2 Al Presidente spetta, inoltre:
a) convocare e presiedere l’Assemblea Regionale degli Associati, il Consiglio Regionale, il Comitato
Esecutivo, nonché formularne l’ordine del giorno;
b) curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo;
c) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del
Comitato Esecutivo, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di
una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.
c.3 Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario;
c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario;
c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o
dell’impedimento temporanei del Presidente.
ART.14 – L’ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO
c.1 L’Addetto Contabile e di Bilancio è nominato dall’Assemblea Regionale degli Associati e deve essere
dotato di adeguata competenza.
c.2 L’Addetto Contabile e di Bilancio dura in carica 4 anni e può essere rinominato.
c.3 L’Addetto Contabile e di Bilancio ha funzione di supporto al Consiglio Direttivo; esamina i bilanci e
formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni circa la correttezza del bilancio e la
sua corrispondenza alla documentazione contabile e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge
o per statuto.
c.4 L’Addetto Contabile e di Bilancio partecipa di diritto all’Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.
c.5 L’Addetto Contabile e di Bilancio Interviene alle sedute del Consiglio Direttivo Regionale in cui vengono
assunte deliberazioni in ordine di preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo, è invitato a
partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.
ART. 15 – L’ORGANO DI CONTROLLO
c.1 La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 30 del
D.lgs. n. 117/2017. L’Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
L’Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono
inoltre essere nominati due componenti supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente
devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti
in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del
Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
c.2 L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile e sul suo concreto funzionamento.
c.3. Esso anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 CTS, esercita altresì la revisione
legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti
nell’apposito registro.
c.4 L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e
8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in
conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli
esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
c.5 Delle proprie riunioni l’Organo di controllo redige apposito verbale.
c.6 I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al
Presidente notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART 16 – COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI
c.1 Il Collegio Regionale dei Probiviri – eletto dalla Assemblea Regionale degli Associati – si compone di tre
membri effettivi e due supplenti scelti tra persone dotate della necessaria competenza.
c.2 Il Collegio Regionale dei Probiviri, che elegge al proprio interno il Presidente dell’organo, svolge – ove
adito – la funzione di giudice di primo grado in ordine all’espulsione o all’esclusione del socio persona
fisica, deliberata dal Consiglio Direttivo Comunale nei casi di cui all’art. 5 dello statuto delle Avis
Comunali o equiparate; svolge inoltre, ove adito, la funzione di giudice di primo grado in ogni
controversia tra soci persone fisiche o tra soci persone giuridiche appartenenti alla propria regione
ovvero tra soci persone fisiche e soci persone giuridiche sempre appartenenti alla regione medesima.
Decide altresì negli altri casi indicati dal presente statuto.
c.3 Le competenze del Collegio e la procedura di funzionamento sono disciplinate dalle norme del
Regolamento Nazionale.
c.4 Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri sono appellabili di fronte al Collegio Nazionale dei
Probiviri.
c.5 La carica di membro del Collegio Regionale dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o
funzione nell’ambito degli organi ed organismi associativi, anche appartenenti alle persone giuridiche
associate.
ART. 17 – PATRIMONIO
c.1 Il patrimonio dell’Avis Regionale, utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, costituito da beni
mobili ed immobili,
c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:
a) il reddito del patrimonio;
b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti;
c) i contributi di organismi internazionali;
d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti
pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione anche
con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
f) ogni altro incremento derivante dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall’Avis
Regionale, nel rispetto delle norme di legge.
c.3 Il Consiglio Direttivo Regionale provvederà all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazione dei
fondi di cui dispone l’ente, nel rispetto del suo scopo sociale.
c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve
comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8, comma 3 del D.lgs.
117/2017.
c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività
istituzionali e diverse, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo settore.
ART. 18 – RISORSE
c.1 L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo
svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati,
donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché’ delle attività
di cui all’articolo 3, comma 3, del presente Statuto.
ART. 19 – ESERCIZIO FINANZIARIO
c.1 L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Regionale il preventivo
finanziario dell’anno successivo che verrà ratificato entro il 30 di aprile dall’Assemblea Regionale degli
Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
c.3 L’Associazione redige il rendiconto di cassa o il bilancio d’esercizio a norma di quanto stabilito dall’art.
13 del D.lgs. 117/2017 e dei decreti ministeriali in materia.
c.4 Dopo l’approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del
Terzo settore.
c.5 Nei casi previsti dall’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l’Associazione ha l’obbligo di redigere e adottare il
Bilancio sociale.
ART. 20 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
c.1 L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
a) Il libro degli associati o aderenti;
b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti
anche i verbali redatti per atto pubblico;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di
controllo, e di eventuali altri organi sociali;
c.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla
lettera d), sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
c.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione
della richiesta scritta al Presidente.
ART. 21 – CARICHE
c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali fatta eccezione per l’Organo di controllo, come previsto
dall’art. 15. Tutte le cariche sociali sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per l’addetto
contabile e di bilancio e l’Organo di Controllo se esterni all’associazione.
c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute
e documentate in relazione all’assolvimento dell’incarico.
c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per
più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati
e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi
9, 10 e 11 dell’art. 11, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un
anno. In deroga a quanto disposto dal presente comma, il limite dei 2 mandati consecutivi non si
applica al presidente, al vice presidente, al segretario e al tesoriere delle Avis comunali e/o equiparate
di base con numero di soci fino a 500.
c.4 Il regolamento nazionale disciplina i casi di incompatibilità.
c.5 Tutti i componenti dell’organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero
indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l’articolo 2382
del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in
giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.
c.6 L’Associazione, nei casi previsti dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare
annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo
nonché ai dirigenti.
ART. 22 – ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
c.1 Lo scioglimento dell’Avis Regionale può avvenire con delibera dell’Assemblea Regionale degli Associati,
su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti
dei suoi componenti aventi diritto.
c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio
del Registro Unico Nazionale del terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla
legge, all’Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità
analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ART. 23 – RINVIO
c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento
dell’AVIS Nazionale, nonché dalle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del
codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.
Art. 24 – NORMA TRANSITORIA
c.1 Nelle more dell’approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le
disposizioni del vigente statuto dell’Avis Nazionale.
c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l’incarico – salvo dimissioni o altro personale impedimento – fino
alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.
c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell’art. 21 del presente Statuto si considerano anche quelli
espletati precedentemente.
c.4 L’entrata in vigore del presente statuto comporta l’immediata abrogazione delle precedenti
regolamentazioni e statuizioni adottate dall’associazione sulle materie di cui al presente statuto e con
le stesse contrastanti.
STATUTO AVIS REGIONALE DELLA SARDEGNA
Approvato dall’Assemblea Straordinaria Avis Regionale Tramatza 28/10/2022