Selezione del donatore

Decreto 2 novembre 2015 – Articolo 4 – Selezione del donatore di sangue e di emocomponenti

1. Presso ogni servizio trasfusionale e unità di raccolta, verificata la volontà del donatore di effettuare la donazione di sangue o di emocomponenti, è attuata una procedura di selezione che ne garantisca la valutazione dell’idoneità.

2. La procedura di cui al comma 1 prevede:

a. l’accertamento univoco dell’identità del donatore;

b. la compilazione del questionario anamnestico;

c. la valutazione delle condizioni generali di salute;

d. l’accertamento dei requisiti fisici per l’idoneità;

e. la definizione del giudizio di idoneità alla donazione;

f. l’individuazione della tipologia di donazione cui sottoporre il donatore;

g. l’acquisizione del consenso informato alla donazione;

h. l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali, previa informativa resa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196 del 2003.

3. I servizi trasfusionali predispongono e applicano, anche nelle proprie articolazioni organizzative, specifiche procedure per lo svolgimento delle attività relative alla selezione del donatore di sangue e di emocomponenti in conformità a quanto previsto nell’Allegato II.

4. Le unità di raccolta applicano specifiche procedure per lo svolgimento delle attività relative alla selezione del donatore di sangue e di emocomponenti definite dal servizio trasfusionale di riferimento, e comunque in conformità a quanto previsto nell’Allegato II.

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