Regolamento

REGOLAMENTO AVIS REGIONALE SARDEGNA

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REGOLAMENTO DELL’AVIS REGIONALE DELLA SARDEGNA

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

L’Avis Regionale della Sardegna, che aderisce all’AVIS Nazionale in virtù dell’assenso espresso dall’Esecutivo Nazionale del 15 ottobre 2004, è stata costituita il 9 febbraio dell’anno 1969 ed attualmente ha sede in Cagliari Piazza Galilei n. 32 .

Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell’Avis Regionale della Sardegna.

ART. 2 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell’Assemblea Regionale dei soci, cioè i legali rappresentanti dei soci persone giuridiche e i delegati soci persone fisiche, è accertata dalla Commissione Verifica Poteri, sulla base della documentazione inviata dalle rispettive Avis Provinciali sottordinate.

Tale documentazione consiste in:

  1. Elenchi nominativi dei Presidenti e legali rappresentanti dei soci persone giuridiche;
  2. Elenchi nominativi dei delegati dei soci persone fisiche;
  3. Elenco dei soci al 31 dicembre dell’anno precedente pena l’esclusione dai lavori assembleari.
  4. Certificazione attestante l’avvenuto regolare pagamento delle quote associative, pena l’esclusione dai lavori assembleari;
  5. Nominativo del Capo delegazione, nella persona del legale rappresentante ovvero di un delegato designato dall’Assemblea;
  6. Copia del verbale dell’Assemblea Provinciale sotto ordinata, con relativi allegati da cui risulti il numero dei soci (suddivise nelle varie categorie) e il numero delle donazioni effettuate dai soci.

Il delegato impedito è sostituito da un delegato supplente, individuato sulla base dei criteri definiti dall’Assemblea Provinciale di appartenenza.

Ogni Presidente delle Avis associate non può essere portatore di più di cinque deleghe di altro associato persona giuridica.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere delegati di soci persone fisiche.

La Commissione verifica poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da componenti eletti dalla Assemblea Regionale dell’anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.

ART. 3 – QUOTE SOCIALI

Le modalità di versamento e l’entità delle quote sociali annuali da versare all’Avis Regionale e alle Avis Provinciali sono stabilite dall’Assemblea Regionale dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, mediante apposita delibera.

Analogamente le Avis Provinciali potranno stabilire delle quote extra a loro favore con delibera adottata dalle Assemblee Provinciali dei soci, su proposta dei rispettivi Consigli Direttivi Provinciali.

ART. 4 – L’ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI

La sede dell’Assemblea Regionale degli associati è stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo Regionale.

La convocazione dei soci persone giuridiche all’Assemblea Regionale è fatta con avviso scritto inviato – a mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica – al Presidente di ciascuna associata persona giuridica.

La convocazione dei delegati dei soci persone fisiche è inviata per iscritto, a mezzo servizio postale o posta elettronica, per il tramite dell’Avis Provinciale.

Le regole previste per l’Assemblea Regionale si applicano anche alle Assemblee Provinciali. La convocazione dei delegati persone fisiche avverrà per il tramite dell’Avis Comunale e la sede dell’Assemblea sarà stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo Provinciale.

L’avviso scritto, di convocazione dell’Assemblea dei soci, a livello di base e/o comunale, può essere sostituito dalla pubblicazione su un quotidiano locale.

Ai fini di un completo dibattito, ogni delegato di soci persone fisiche o legale rappresentante del socio persona giuridica potrà prendere visione della bozza della relazione associativa regionale, dei bilanci e di ogni altro documento, presso la Segreteria dell’Avis Provinciale di riferimento e sul sito Internet dell’Avis Regionale.

Le Avis provinciali dovranno mettere a disposizione dei delegati di soci persone fisiche o legale rappresentante del socio persona giuridica la bozza della relazione associativa provinciale, i bilanci e ogni altro documento presso la Segreteria delle Avis Comunali.

La documentazione dovrà essere disponibile almeno 10 giorni prima dell’Assemblea.

ART. 5 – SEGRETARIO E TESORIERE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

Il Segretario procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne sorveglia l’esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti del caso.

Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede; predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali secondo le modalità indicate statutariamente.

ART. 6 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo Regionale, su proposta del Comitato Esecutivo Regionale, può deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una società di certificazione.

Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell’attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.

Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.

Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo Regionale, prima della sua presentazione all’Assemblea, alla quale espone la propria relazione.

Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio Direttivo Regionale ed al Comitato Esecutivo Regionale.

I Revisori hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi, al Consiglio Direttivo Regionale e ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti.

Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile.

ART. 7 – COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall’eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso la Sede Regionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.

Ove il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione alla scadenza del termine, potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.

Il Presidente, ricevuto il ricorso, trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandone comunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.

Il contro ricorso si propone con le stesse modalità del ricorso.

Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.

Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l’assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso.

Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.

La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandata inviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate e al Presidente dell’Avis Regionale.

L’impugnazione della decisione di primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri e comunicata alla eventuale controparte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

L’impugnazione sospende l’efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell’art. 7 dello Statuto Nazionale.

Le sanzioni sono costituite dalla:

  1. censura scritta;
  2. sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalla qualifica e dalla attività di socio. Durante il periodo di sospensione, il socio non può partecipare alla vita associativa.
  3. espulsione dalla associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l’obbligo di restituzione della tessera.

Il Segretario cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali competenti.

Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale o di base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all’espulsione del socio persona fisica, disporne la sospensione cautelare.

Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell’associazione, previo parere favorevole dell’Avis Comunale, di base o equiparata cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale, sentito anche il parere dell’Avis Provinciale di appartenenza e dell’Avis Regionale.

ART. 8 – NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

L’Avis Regionale della Sardegna deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato.

Tutte le operazioni relative all’amministrazione dell’Associazione devono essere disposte dal Tesoriere e supportate da idonea documentazione.

I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, e le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta dal Presidente, e/o dal Tesoriere e/o da eventuali delegati individuati con apposita delibera del Comitato Esecutivo.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Direttivo Regionale è tenuto – per il tramite del Tesoriere – a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa, nel termine massimo di trenta giorni.

ART. 9 – CARICHE

L’accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio Regionale dei Probiviri deve risultare da apposito verbale dell’organo di cui sono componenti.

I componenti dei Comitati Esecutivi Provinciali non possono ricoprire lo stesso incarico nel Comitato Esecutivo Regionale.

Il numero dei soci collaboratori eletti nei Consigli Direttivi non potrà superare 1/5 del numero totale dei consiglieri.

Si raccomanda che il numero dei soci dello stesso sesso eletti nei Consigli Direttivi, per quanto possibile, non superi i 2/3 del numero totale dei consiglieri.

Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che sia riferita esclusivamente ad atti o provvedimenti che possano configurare contrasto con gli interessi e le finalità dell’Associazione.

Ai sensi e per gli effetti dellart. 22, comma 2 del Regolamento Nazionale, nell’Avis Regionale della Sardegna è inammissibile detenere contemporaneamente, ossia nel corso di un medesimo mandato, più cariche in organi associativi distinti di uguale livello.

Chi ricopre l’incarico di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere che si dimetta dalla carica non potrà essere rieletto nella stessa carica fino alla scadenza naturale del mandato.

Di ogni cambiamento, surroga o cooptazione nel Consiglio Direttivo Regionale si deve darne comunicazione alle Sedi Provinciali come di ogni cambiamento, surroga o cooptazione nei Consigli Direttivi Provinciali si deve darne comunicazione alle Sedi Comunali di riferimento e all’Avis Regionale. Anche di ogni cambiamento, surroga o cooptazione nei Consigli Direttivi Comunali si deve darne comunicazione all’Avis Provinciale di appartenenza.

SEZIONE INTEGRATIVA

MODALITA’ DI VOTO – NORME ELETTORALI E

PROCEDURE CONNESSE

ART. 10 – NORME GENERALI

1. Le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli, nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate – oltre che dalle norme statutarie vigenti – dalle disposizioni contenute nella presente Sezione con riferimento alla Sezione integrativa del Regolamento Nazionale.

ART. 11 – DATA E INDIZIONI DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli, hanno luogo nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto Regionale e dal presente Regolamento.

ART. 12 – ELETTORATO ATTIVO

1. Ogni socio persona fisica esercita il diritto di elettorato attivo direttamente ovvero per delega, così previsto dalle disposizioni contenute nello Statuto dell’AVIS Regionale e negli statuti delle Avis territoriali, in presenza dei presupposti ivi richiesti.

ART. 13 – ELETTORATO PASSIVO

1. Ogni socio persona fisica può proporre la propria candidatura alla elezione a componente di uno degli organi la cui elezione o nomina rientri nelle competenze delle Assemblee delle Avis di base, delle Avis Comunali, delle Avis Provinciali, dell’Avis Regionale e dell’AVIS Nazionale o ad essere designato quale delegato per l’Assemblea Provinciale e/o per l’Assemblea Regionale e/o per l’Assemblea Generale degli Associati.

2. La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un solo organo di ogni livello associativo, ossia per un solo organo dell’Avis di base, dell’Avis Comunale, dell’Avis Provinciale, dell’Avis Regionale e dell’AVIS Nazionale.

3. La candidatura ad essere designato quale delegato può essere proposta per tutte le Assemblee di ogni livello associativo.

4. La proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo e a componente del Collegio dei Revisori dei Conti, per ciascun livello associativo, ovvero a componente dei Collegio Regionale e Nazionale dei Probiviri ovvero del Giurì Nazionale deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire – almeno 8 giorni prima della data di ogni Assemblea elettiva – al Presidente dell’Avis Comunale di appartenenza. Le proposte di candidatura dei soci persone fisiche delle Avis di base andranno inviate al Presidente dell’Avis Comunale di riferimento.

5. L’avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 4 è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa consegna a mano oppure dalla ricevuta del fax. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.

6. Chiunque abbia presentato la propria candidatura, ai sensi del precedente comma 4 – e fatti comunque salvi i casi di assenza giustificata – deve essere presente all’Assemblea elettiva della propria Avis di base, Comunale o equiparata.

ART. 14 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La valutazione delle candidature di cui ai commi 1 dell’articolo precedente viene effettuata, a livello delle Avis Comunali, Provinciali, Regionali in seno alla Assemblee di riferimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sulle competenze assembleari, contenute in ciascuno statuto territoriale.

2. Le singole candidature, pervenute o presentate nel modo sopra descritto e raccolte dai Presidenti competenti, vengono inserite in lista unica ovvero in più liste, distinte per ciascuno degli organi sociali da eleggere e sulla quali ciascuna Assemblea, per quanto di competenza, esprimerà il proprio voto.

3. Ciascuna Assemblea competente non può proporre all’Assemblea dell’Avis sovraordinata un numero di candidati superiore ai componenti dell’organo da eleggere.

4. Risultano candidati alle cariche sociali sovraordinate coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti in sede assembleare.

5. I Candidati per il Consiglio Direttivo Regionale saranno presentati da ogni Avis Provinciale in stretto ordine di preferenza di modo che i primi, fino al numero spettante in base al metodo d’Honts, saranno i candidati effettivi e i successivi i supplenti. Con le candidature pervenute sarà formata una lista unica comprendente l’esatto numero dei Consiglieri spettanti ad ogni provincia (numero chiuso) che sarà sottoposta all’Assemblea regionale per l’elezione con voto palese, come previsto dall’art. 19 comma 3 del presente Regolamento.

6. Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica altresì, in quanto compatibile, alla valutazione delle candidature dei delegati. Vengono designati quali delegati alle Assemblee delle Avis sovraordinate competenti, nel numero stabilito dagli statuti vigenti, i soci persone fisiche che abbiano conseguito la maggioranza dei voti.

ART. 15 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI NELLA FASE ANTECEDENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA ASSEMBLEARE

1. A ciascun livello associativo territoriale l’Assemblea competente provvede – nella seduta ordinaria svolta nell’anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali – alla nomina di una Commissione Verifica Poteri, composta analogamente a quanto previsto, per l’Assemblea Regionale degli Associati, dal com. 6 dell’art. 2 del presente Regolamento.

2. La Commissione Verifica Poteri locale – che dura in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente – ha il compito di accertare ed attestare gli aventi diritto al voto assembleare fra gli associati persone fisiche e/o giuridiche presenti all’Assemblea territoriale di riferimento.

3. E’ cura del Presidente dell’Avis competente convocare, entro il termine di 30 giorni successivi all’avvenuta nomina, i componenti della Commissione Verifica Poteri, affinché procedano all’elezione del Presidente della medesima.

4. Per consentire i lavori di verifica alla Commissione Verifica Poteri di ogni livello territoriale, compreso quello Nazionale, il Presidente di ciascuna Avis sottordinata deve far pervenire alla Segreteria dell’Avis sovraordinata – almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea Elettiva – gli atti di cui al precedente art. 2 nonché la copia del verbale della Commissione Verifica Poteri del proprio livello, attestante, fra l’altro, il numero dei soci in essere al 31 dicembre dell’anno precedente ed il numero delle donazioni fatte con riferimento all’anno precedente.

5. La Segreteria locale interessata – nonché quella Regionale, per quanto di sua competenza – provvede tempestivamente a sottoporre la documentazione pervenutale, unitamente all’elenco dei soci di cui al punto 3 dell’art. 2 del presente Regolamento, al Presidente della Commissione Verifica Poteri di riferimento.

6. È compito della Commissione Verifica Poteri segnalare alle Segreterie di riferimento le eventuali posizioni anomale rilevate, al fine di consentire l’acquisizione in tempo utile e, ad ogni modo, prima dell’avvio dei lavori assembleari, degli elementi documentali e comunque conoscitivi ritenuti necessari e/o opportuni.

7. La Commissione Verifica Poteri dovrà consegnare l’esito delle verifiche condotte alla Segreteria dell’Avis competente, entro e non oltre tre giorni antecedenti all’apertura dei lavori assembleari.

8. In caso di accertata posizione irregolare dei soci persone fisiche e/o dei Delegati e/o dei rappresentanti delle Associate Persone Giuridiche gli stessi non saranno ammessi alle operazioni di voto.

9. Eventuali contrasti, in ordine alla regolare posizione di uno o più soci persone fisiche e/o di associati persone giuridiche e/o di delegati tra le Avis interessate a tutti i livelli e la Commissione Verifica Poteri di riferimento, debbono essere da quest’ultima segnalati alla Presidenza dell’Assemblea competente in apertura di seduta, al fine di consentire in merito l’immediata deliberazione del consesso, che si svolge secondo le relative norme statutarie.

10. L’elenco definitivo degli aventi diritto al voto viene successivamente consegnato, per gli adempimenti di competenza, al Presidente del Comitato Elettorale.

ART. 16 – NORME APPLICATIVE SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

1. La composizione numerica degli organi sociali, a tutti i livelli, è determinata ai sensi delle disposizioni statutarie dell’AVIS Regionale e di ciascuna Avis territoriale.

2. Nelle Avis di base, nelle Avis Comunali e nelle Avis Provinciali si applica il sistema maggioritario: risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

3. In ogni fase elettiva – sia sulle proposte di candidature sia, successivamente, sui candidati – accanto al nominativo del socio candidato deve essere indicata l’Avis Comunale, di base o equiparata alla quale appartiene il candidato medesimo.

4. L’assegnazione dei seggi del Consiglio dell’Avis Regionale, analogamente a quanto previsto per la assegnazione dei seggi del Consiglio Nazionale, viene effettuata con il metodo d’Honts, dividendo cioè il numero dei soci di ogni Avis Provinciale o equiparata per 1, 2 ,3 ,4,…..ecc… sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, nel numero stabilito in attuazione dello statuto dell’Avis Regionale, e scegliendo, quindi, fra i quozienti così ottenuti per tutte le Avis Provinciali, i più alti. Nel rispetto delle norme statutarie citate, i primi Consiglieri vengono assegnati ai primi quozienti di ogni Avis Provinciale, prescindendo dalla relativa consistenza numerica; si prosegue poi nell’assegnazione, a partire dal più alto fra i secondi quozienti delle singole Avis Provinciali.

5. In ogni elezione, in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età.

6. Nel caso in cui un candidato non accetti la carica sociale verrà sostituito seguendo l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

ART. 17 – VERIFICA DEI QUORUM ED ESPRESSIONI DI VOTO PALESE

1. In apertura di seduta assembleare la Commissione Verifica Poteri verifica la sussistenza del quorum costitutivo previsto e del quorum deliberativo necessario – nel rispetto del comma 7 dell’art. 9 dello Statuto nazionale e, a livello locale, delle norme statutarie corrispondenti – e ne comunica i risultati al Presidente dell’Assemblea.

2. Ove lo statuto dell’AVIS Nazionale o di ciascuna delle Avis territoriali non preveda quorum costitutivi e deliberativi qualificati, le eventuali assenze momentanee o definitive che si dovessero verificare nel corso delle votazioni assembleari non inficiano in alcun modo la validità della seduta e l’adozione delle deliberazioni relative.

3. I voti degli astenuti sono considerati irrilevanti al fine della formazione delle maggioranze.

4. In sede di voto, a tutti i livelli associativi in cui siano presenti persone fisiche o delegati di soci persone fisiche, essi devono essere chiaramente tenuti distinti dai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche, per agevolare il conteggio dei voti da parte dei questori di sala in occasione delle votazioni palesi.

5. Ove possibile, in sede assembleare si dovranno predisporre gli strumenti informatici necessari al conteggio di voti elettronici. In alternativa, i locali che ospitano la seduta dovranno essere allestiti per settori, allo scopo di consentire la distinzione tra le diverse categorie di soci ed agevolare la rapidità nel conteggio dei voti espressi. In particolare:

a) ai soci persone fisiche portatori esclusivamente del loro voto dovrà essere consegnato un contrassegno di colore giallo ;

b) ai soci persone fisiche delegati di un altro socio persona fisica dovrà essere consegnato un contrassegno di colore rosso;

c) ai delegati che rappresentino 300 soci persone fisiche, o il diverso quorum pieno fissato dalle Avis Provinciali, dovrà essere consegnato un contrassegno di colore verde;

d) ai delegati che rappresentino frazioni di soci persone fisiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore celeste, sul quale sia stato riportato il numero di soci rappresentato;

e) ai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore bianco ed eventualmente su di esso dovrà essere indicato il numero di deleghe – fino ad un massimo di 5 – di altri associati Persone Giuridiche.

6. Il Presidente della Assemblea deve proporre in modo chiaro l’argomento posto in votazione, deve richiedere se vi siano interventi per dichiarazioni di voto (uno a favore ed uno contro la proposta) ed invita, quindi, gli aventi diritto ad esprimere il voto.

7. Prima di procedere ad una seconda votazione palese il Presidente deve comunicare alla Assemblea il risultato della precedente votazione.

ART 18 – IL COMITATO ELETTORALE

1. L’Assemblea delle Avis a tutti i livelli associativi, presieduta dal Presidente dell’Associazione, in apertura di seduta provvede alla nomina a voto palese – determinandone di volta in volta il numero – dei componenti del Comitato Elettorale, che vengono scelti fra i presenti che non abbiano avanzato loro candidature, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 13 del presente Regolamento.

2. Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni. Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali – in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge – e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente regolamento.

3. I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell’ambito dei lavori assembleari.

4. Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti:

  1. accerta l’identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto di cui al comma 10 del precedente art. 15;
  2. provvede alla raccolta delle deleghe dei soci persone fisiche – nelle Assemblee di base ed in quelle delle Avis Comunali – e dei rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche, nonché ad accertarne la regolarità ed a controfirmarle;
  3. accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;
  4. controlla che l’inserimento dei nominativi dei candidati nelle liste elettorali sia in stretto ordine alfabetico, partendo dalla lettera A;
  5. affigge – nel luogo delle elezioni – la liste elettorali come sopra formate ed una copia delle presenti norme elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione;
  6. verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali – predisposte dalla Segreteria competente – in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere;
  7. vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;
  8. procede allo spoglio delle schede;
  9. decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell’inizio delle operazioni di voto all’Assemblea da parte dell’interessato.

5. Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell’elezione e compila il relativo verbale che, sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale dell’Avis interessata nonché inviato, per conoscenza, all’AVIS Nazionale.

6. Il Presidente del Comitato Elettorale, entro quindici giorni dalla proclamazione del voto, convoca in prima adunanza gli eletti per raccogliere l’accettazione alla carica e perché si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo.

ART 19 – VOTAZIONI

1. I tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di voto nell’Assemblea elettiva di riferimento, a tutti i livelli associativi, devono essere resi noti ai soci persone fisiche, ovvero ai delegati di soci persone fisiche ed ai rappresentanti legali dei soci persone giuridiche all’atto della convocazione dell’Assemblea medesima, inviata – nel rispetto delle forme di comunicazione di cui al precedente art. 4 – nei tempi statutari previsti.

2. L’elezione dei componenti degli organi sociali di governo, di controllo e di giurisdizione, a tutti i livelli, avviene con le seguenti procedure:

a) le schede elettorali devono essere predisposte in modo che non possa essere individuato il votante, salvo consentire che le schede elettorali rappresentino il voto espresso, tenendo conto della rappresentatività assembleare ovvero di delegato, socio persona fisica o socio persona giuridica, del votante medesimo;

b) l’elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei candidati né esprimere un numero di preferenze superiore ai 2/3 dei componenti degli organi sociali da eleggere, pena la nullità della scheda;

c) all’elettore vengono consegnate tante schede distinte, una per ciascuno degli organi che vanno ad essere rinnovati, firmate dal Presidente o da uno dei componenti del Comitato Elettorale, a ciò delegato;

d) le schede votate vengono consegnate dall’elettore al Presidente del Comitato che, in sua presenza, le introduce nell’apposita urna e, a conferma dell’avvenuta espressione del voto, appone la propria firma accanto al nome dell’elettore.

3. Nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il numero dei componenti da eleggere, l’elezione viene effettuata con votazione palese, salvo che almeno un terzo dei soci presenti in Assemblea non richieda la votazione con scheda segreta.

ART. 20 – Ricorsi contro i risultati delle elezioni

1. Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso, entro 7 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, al Comitato Elettorale che decide in via definitiva entro i successivi 5 giorni.

2. La presentazione del ricorso di cui al comma precedente interrompe la decorrenza del termine di 15 giorni previsto dal comma 6 dell’art. 18. Il termine ricomincia a decorrere dalla scadenza dei 5 giorni sopra previsti.

3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso tutti i soci.

ART. 21 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto concerne – rispettivamente – i soci, i doveri dei soci, il logo e i segni distintivi dell’Associazione, le benemerenze associative, gli organi, la costituzione e l’adesione delle associazioni locali si rinvia esclusivamente agli artt. 2, 3, 4, 7 e 8 del Regolamento Nazionale, approvato dall’Assemblea Generale degli Associati dell’AVIS Nazionale il 16 maggio 2004, che si applicano integralmente.

E’ nulla pertanto – e, quindi, automaticamente non applicabile – ogni disposizione regolamentare in contrasto con le norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale, nonché del vigente Statuto dell’Avis Regionale della Sardegna.

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